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Sez. 1, Sentenza n. 35809 del 20/04/2016 Cc. (dep. 30/08/2016) Rv. 267581 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca per inadempimento dell'obbligo di prestare attività non retribuita per la collettività - Presupposti - Accertamento della esigibilità della prestazione e della attivazione del condannato - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267581-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla mera presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve procedere, dapprima, alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare l'eventuale inattività o scarsa collaborazione del condannato a soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale, avendo il Tribunale accertato che il Comune aveva più volte inviato corrispondenza al condannato per stabilire ed avviare il programma di attività in proprio favore, che lo stesso non si era mai curato di ritirare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)