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Sez. 1, Sentenza n. 6314 del 10/12/2009 Cc. (dep. 16/02/2010) Rv. 246108 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca per inadempimento dell'obbligo di prestare attività non retribuita per la collettività - Presupposti - Accertamento dell'esigibilità della prestazione e dell'attivazione del condannato - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246108-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (Nella specie, si è ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale, sul rilievo che la prestazione di un lavoro di pubblica utilità in favore del Comune per quattro mesi e per sei ore al giorno costituisse oggetto di un obbligo specificamente determinato e quindi esigibile, tanto più che l'ente pubblico aveva stipulato la convenzione prevista dal D.M. 26 marzo 2001 e che il condannato non aveva addotto alcuna causa di giustificazione a sostegno della sua inattività).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 26/03/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)