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Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 24/04/1973 Ud. (dep. 02/04/1974) Rv. 126641 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ACQUISTO DI MERCE - PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNI PRIVI DI COPERTURA E IN PARTE POSTDATATI - RAGGIRO TENDENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ALLA CONSEGNA DELLA MERCE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER LA CONFIGURABILITA DELLA TRUFFA CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1973-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126641-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ACQUISTO DI MERCE - PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNI PRIVI DI COPERTURA E IN PARTE POSTDATATI - RAGGIRO TENDENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ALLA CONSEGNA DELLA MERCE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER LA CONFIGURABILITA DELLA TRUFFA CONTRATTUALE.*

La semplice emissione e la consegna, in pagamento di merci, di assegni bancari privi di copertura non possono da sole costituire idonei artifizi e raggiri al fine della configurazione del delitto di truffa quando i titoli di credito contemporaneamente consegnati siano in parte postdatati, poiche il fatto stesso della postdatazione vale a rendere manifesta la Mancanza di provvista in banca. Detta emissione, peraltro, puo concorrere a integrare la materialita del delitto ex art 640 cod pen qualora l'agente aggiunga un ulteriore comportamento, penalmente rilevante, mediante il quale induca il soggetto passivo in errore sulla solvibilita del debitore e sull'esistenza, in parte attuale e in parte immediatamente prossima, dei fondi in banca e valga a vincere la resistenza del creditore e a convincerlo ad accettare i titoli di credito in luogo del danaro contante.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)