Sez. L, Sentenza n. 5617 del 04/05/2000 (Rv. 536154 - 01)
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE | Condizione del pubblico concorso per le assunzioni a tempo indeterminato e divieto di assunzione di personale non di ruolo - Effetti - Costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi ex legge n. 230 del 1962 - Esclusione.
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE
In materia di rapporti di lavoro con enti pubblici della regione Sicilia, la condizione del pubblico concorso per le assunzioni a tempo indeterminato ed il divieto di procedere ad assunzioni di personale non di ruolo, posto dalla legge reg. 6 aprile 1981 n. 49 e non derogata dalla successiva legge reg. 12 febbraio 1988 n. 2 (che ha solo dettato disposizioni per accelerare le procedure concorsuali di assunzione del personale), comportano, per i periodi di riferimento, l'impossibilità della trasformazione dei rapporti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi contemplate dalla legge 18 aprile 1962 n. 230.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/04/1981 num. 49, Legge Reg. Sicilia 12/02/1988 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)