Sez. L, Sentenza n. 10376 del 30/07/2001 (Rv. 548601 - 01)
SICILIA - BONIFICA | Consorzi di bonifica della Regione - Attività lavorativa dei dipendenti prestata in violazione del divieto di assunzione fuori organico - Nullità - Prestazioni di fatto - Configurabilità - Disciplina ex art. 2121 cod. civ. - Applicabilità.
SICILIA - BONIFICA
Gli artt. 6 e 7 della legge regionale siciliana, che stabiliscono il divieto di nuove assunzioni fuori organico per gli enti pubblici della Regione o sottoposti alla vigilanza della medesima, implicano che i rapporti di lavoro instaurati in violazione di detto divieto sono affetti da nullità e vanno pertanto considerati come rapporti di mero fatto. Nè rispetto alle predette norme, che sono espressione della potestà legislativa esclusiva della Regione, può essere configurata, con riguardo a rapporti instaurati a termine fuori delle ipotesi previste dalla legge n. 230 del 1962, una situazione di conflitto con la citata legge dello Stato, atteso che questa attribuisce solo efficacia a tempo indeterminato ai contratti di lavoro stipulati a termine fuori delle ipotesi espressamente e tassativamente consentite, senza, però, alcuna possibilità di sanatoria, per tale via, di rapporti invalidi sin dall'origine. Pertanto, l'attività prestata con inosservanza del predetto divieto in favore dei consorzi di bonifica della Regione siciliana, che sono enti pubblici economici regolamentati, finanziati e vigilati dalla Regione, come espressamente risulta dalle leggi regionali siciliane n. 106 del 1977 e n. 49 del 1981, che ribadiscono anche per i consorzi di bonifica il divieto di assunzione di personale fuori organico, produce in favore del lavoratore i soli diritti previsti dall'art. 2126 cod. civ. per le prestazioni di fatto.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 6, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 7, Legge Reg. Sicilia 30/12/1977 num. 106 art. 3, Legge Reg. Sicilia 06/04/1981 num. 49 art. 3, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)