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Sez. L, Sentenza n. 6072 del 01/06/1993 (Rv. 482596 - 01)

Sicilia - Enti locali - Personale | Condizione del pubblico concorso per le assunzioni a tempo indeterminato e divieto di assunzione di personale non di ruolo - Effetti - Costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi ex legge n. 230 del 1962 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482596-01

Sicilia - Enti locali - Personale

In materia di rapporti di lavoro con enti pubblici della Regione Sicilia, la condizione del pubblico concorso, imposta dalla legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, per le assunzioni a tempo indeterminato, ed i divieti posti da successive leggi della medesima regione (leggi 21 febbraio 1977, n. 3; 30 dicembre 1977, n. 106; 2 gennaio 1979, n. 3; 21 luglio 1979, n. 175 e 6 aprile 1981, n. 49) ad assunzioni di personale non di ruolo comportano, per i periodi di riferimento, l'impossibilità della costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi (nullità della clausola sul termine, prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, illegittima successione di assunzioni a termine) contemplate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge Reg. Sicilia 21/02/1977 num. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 30/12/1977 num. 106, Legge Reg. Sicilia 02/01/1979 num. 3, Legge Reg. Sicilia 21/07/1979 num. 175, Legge Reg. Sicilia 06/04/1981 num. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)