Sez. 1, Sentenza n. 23138 del 10/12/2004 (Rv. 578477 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE | Sottoposizione a processo penale per fatti commessi nello svolgimento dell'incarico - Successiva assoluzione perchè il fatto non sussiste - Spese per la difesa nel processo penale - Rimborsabilità - Presupposti - Nesso di causalità necessaria tra l'attività e l'imputazione - Necessità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE
Il curatore fallimentare sottoposto a procedimento penale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni, ed assolto perchè il fatto non sussiste, non ha diritto ad ottenere dal fallimento il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, sulla base delle norme che stabiliscono per i dipendenti delle amministrazioni statali e per i dipendenti degli enti locali che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di fatti ed atti connessi con lo svolgimento del servizio sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza, nel caso di loro conclusione con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità (art. 18, Comma primo, D.L.n. 67 del 1997, n., 67, conv. in legge n. 135 del 1997, art. 67, d.P.R. n. 368 del 1987), in quanto dette disposizioni non costituiscono espressione di un principio generale, ma configurano norme applicabili ai soli casi espressamente disciplinati. Tuttavia, in forza del principio generale secondo il quale colui che provvede alla gestione di interessi altrui ha diritto al ristoro delle spese sopportate nello svolgimento della relativa attività, applicabile anche qualora questa sia svolta in adempimento di un incarico avente natura di 'munus publicum', il curatore fallimentare può chiedere il rimborso delle succitate spese, purchè alleghi e dimostri l'esistenza di un nesso di causalità necessaria tra l'attività svolta e l'imputazione rivelatasi poi infondata (Nella specie, concernente un curatore fallimentare sottoposto a processo penale per il reato di concussione in relazione alla condotta tenuta in occasione della vendita di un immobile e consistita nella ricerca dei possibili acquirenti, la Corte Cass., in applicazione del succitato principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda del curatore, in quanto questi non aveva allegato e dimostrato le caratteristiche dell'attività dalla quale era derivata l'imputazione penale, nonchè il rispetto dell'art. 108, legge fall., che non richiede alcuna attività di ricerca degli acquirenti e neppure a sua utilità per la massa e, quindi, il suo necessario collegamento con l'esecuzione dell'incarico).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST., DPR 13/05/1987 num. 368 art. 67, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)