Sez. 1, Sentenza n. 2 del 03/01/2008 (Rv. 601557 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza - Condizioni - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, nei limiti riconosciuti congrui dell'Avvocatura dello Stato (in base all'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, conv. in legge n. 135 del 1997), il diritto del dipendente, trattandosi di erogazioni gravanti sulla finanza pubblica e fissate con norma speciale, non si estende anche al caso in cui non si tratti di procedimento promosso contro il medesimo soggetto, bensì di azione esperita dall'interessato in proprio. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione del tribunale e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda, sul presupposto dell'inesistenza della condizione, in capo all'interessato, di parte che subisce un procedimento; lo stesso, infatti, pur assolto dal giudice penale, aveva anche chiesto al giudice amministrativo, senza esito, di sospendere la misura cautelare della sospensione dal servizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)