Sez. L, Sentenza n. 55 del 11/01/1990 (Rv. 464765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DIRITTO RELATIVO - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - CONSEGUENZE - COMPUTABILITÀ DI DETERMINATE EROGAZIONI NELL'ACCANTONAMENTO ANNUALE - AZIONE DI ACCERTAMENTO IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DIRITTO RELATIVO - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - CONSEGUENZE - COMPUTABILITÀ DI DETERMINATE EROGAZIONI NELL'ACCANTONAMENTO ANNUALE - AZIONE DI ACCERTAMENTO IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, primo comma, cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297), sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché in conseguenza di questa, ed ha per oggetto la somma delle quote della retribuzione che è dovuta per ogni anno (o frazioni inferiori) di servizio e che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, va quantificata alla cessazione del rapporto sulla base anche della disciplina collettiva vigente in quel momento o, in Mancanza di previsioni di tale disciplina, alla stregua del criterio dettato dalla stessa norma, che comporta l'accertamento con giudizio ex post, ed in relazione allo stesso momento finale del rapporto, del requisito della non occasionalità delle somme corrisposte. Pertanto, l'Azione di accertamento che il lavoratore, in costanza del rapporto ed in via autonoma e non strumentale ed un'anticipazione di una parte del T.F.R. ai sensi della stessa norma, proponga al solo fine di conseguire l'affermazione della computabilità di determinate erogazioni nell'accantonamento annuale, ovvero ai fini della Determinazione del futuro trattamento di fine rapporto, è inammissibile per difetto d'interesse, atteso che l'incertezza che una tale Azione dovrebbe eliminare - e che è rimovibile anche, e solo, alla cessazione del rapporto di lavoro - non ha un rilievo attuale, non esistendo ancora un diritto di cui possa lamentarsi la lesione o il pericolo di lesione. (V 6468/88, mass n 460789; (V 7341/87, mass n 455392; (contra 2921/89, mass n 463129).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)