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Sez. 3, Sentenza n. 37835 del 19/09/2001 Ud. (dep. 22/10/2001) Rv. 220347 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 5 legge n. 283 del 1962 - Commerciante al dettaglio - Responsabilità - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2001-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220347-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - IN GENERE

In tema di commercializzazione di prodotti alimentari ortofrutticoli sfusi ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 è irrilevante che il commerciante sia rimasto estraneo al processo produttivo, atteso che anch'esso è destinatario del precetto penale che impone l'adozione di ogni cautela al fine di evitare l'immissione in commercio di un prodotto non regolamentare; ne consegue che la responsabilità può essere esclusa solo ove, quantomeno periodicamente, siano stati eseguiti controlli a campione su ciascuna delle categorie di prodotti acquistati per la rivendita o sia stata richiesta al produttore la prova di tali indagini.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)