Sez. 3, Sentenza n. 7193 del 07/05/1998 Ud. (dep. 17/06/1998) Rv. 211199 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE | Presenza di residui chimici nocivi - Venditore - Responsabilità - Sussistenza - Verifiche e controlli - Obbligo.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE
In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, il divieto previsto dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n.283 opera anche per chi detiene sostanze alimentari contenenti residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante per destinarle al commercio. È irrilevante, pertanto, che il commerciante sia rimasto estraneo al processo produttivo nel quale i prodotti antiparassitari sono stati impiegati, poiché, quale destinatario della norma, egli è tenuto ad uniformarsi alla legge ad adottare la diligenza e la prudenza che il tipo medio di venditore è tenuto ragionevolmente ad usare al fine di garantire la corrispondenza dei prodotti destinati alla distribuzione alle imposizioni normative. Pertanto il commerciante risponde a titolo di colpa in caso di non rispondenza, incombendo sullo stesso l'onere di adottare ogni cautela che le circostanze del caso e la natura del prodotto consigliano.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)