diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 590 del 24/11/1997 Ud. (dep. 20/01/1998) Rv. 209345 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - IN GENERE | Vendita di prodotto sfuso - Doveri e responsabilità del commerciante - Limiti.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209345-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - IN GENERE

In tema di commercializzazione dei prodotti alimentari ortofrutticoli sfusi, anche deteriorabili, il venditore ha il dovere di porre in vendita il prodotto conforme alle prescrizioni di legge; sicché, in ipotesi di accertata difformità, egli risponde penalmente, a titolo di colpa, per non avere fatto eseguire i controlli e preso le precauzioni idonee ad evitare l'immissione in commercio di un prodotto non regolamentare. La responsabilità può essere esclusa solo dall'assoluta buona fede, riferibile esclusivamente a ipotesi di forza maggiore, errore inevitabile o caso fortuito.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. B CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. G CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)