Sez. 3, Sentenza n. 2826 del 06/08/1968 (Rv. 335490 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA DI ECCEZIONI - OSTATIVITA ALL'ESAME NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DELLE ECCEZIONI E DELLE DOMANDE RICONVENZIONALI DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA DI ECCEZIONI - OSTATIVITA ALL'ESAME NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DELLE ECCEZIONI E DELLE DOMANDE RICONVENZIONALI DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
Le clausole limitative della opponibilita delle eccezioni, disciplinate dall'art. 1462 cod.civ. operano nel terreno dell'adempimento, per assicurare al creditore della prestazione la pronta realizzazione della sua pretesa, ma non costituiscono ostacolo all'instaurarsi di un valido rapporto processuale tra creditore e debitore anche in ordine alle eccezioni o alle domande riconvenzionali con cui il debitore contrasti la avversa pretesa. (V. 1767-67, mass. N. 328630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)