Sez. 2, Sentenza n. 2819 del 16/07/1976 (Rv. 381568 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA LIMITATIVA DELL'OPPONIBILITA DELL'INADEMPIMENTO - CLAUSOLA CONTRATTUALE DEL SOLVE ET REPETE - EFFETTI - ECCEZIONI O DOMANDE RICONVENZIONALI DELL'INADEMPIENTE - PRECLUSIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - LIMITI - ADEMPIMENTO IN CORSO DI CAUSA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA LIMITATIVA DELL'OPPONIBILITA DELL'INADEMPIMENTO - CLAUSOLA CONTRATTUALE DEL SOLVE ET REPETE - EFFETTI - ECCEZIONI O DOMANDE RICONVENZIONALI DELL'INADEMPIENTE - PRECLUSIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - LIMITI - ADEMPIMENTO IN CORSO DI CAUSA.*
La clausola contrattuale che precluda al debitore di sollevare qualsiasi contestazione, sia in via di eccezione che in via riconvenzionale, prima dell'adempimento (cosiddetto solve et repete), non incide sulla validita del rapporto processuale in ordine alle eccezioni o domande riconvenzionali che siano state proposte dal debitore ancora inadempiente, ma comporta un impedimento di natura esclusivamente sostanziale all'esame delle medesime. Ne consegue che l'adempimento del debitore in corso di causa (nella specie, in grado di appello) determina il venire meno dell'indicato impedimento e consente l'esame delle eccezioni e delle riconvenzionali in precedenza ritualmente sollevate. (V 2826/68, mass n 335490; (V 1767/67, mass n 328630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)