Sez. 3, Sentenza n. 1767 del 14/07/1967 (Rv. 328630 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA DI ECCEZIONI - SOLVE ET REPETE - EFFICACIA - ADEMPIMENTO IN CORSO DI GIUDIZIO - ESAME DELL'ECCEZIONE O DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA DI ECCEZIONI - SOLVE ET REPETE - EFFICACIA - ADEMPIMENTO IN CORSO DI GIUDIZIO - ESAME DELL'ECCEZIONE O DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA.*
La disciplina del -solve et repete- disposta dall, art. 1462 cod.civ. (efficacia, con determinati limiti, della clausola contrattuale limitativa della proponibilita delle eccezioni), se ha indubbie conseguenze nel campo del processo, ha, pero, un contenuto fondamentale di diritto sostanziale, come e reso manifesto, non solo dalla collocazione della norma nel codice civile, ma sopratutto dagli interessi che essa tutela (garantire al creditore di una prestazione il soddisfacimento della sua pretesa, senza il ritardo imposto dall, esame delle eccezioni del debitore). Il preventivo adempimento che rende possibile l, esame delle eccezioni ed anche delle domande riconvenzionali non puo percio essere considerato come un presupposto processuale, la cui Mancanza impedisca l'instaurazione di un regolare rapporto processuale e non possa essere rimossa nel corso del processo stesso. La clausola limitativa prevista dall'art. 1462 C.C., pertanto, e destinata ad operare solo sul terreno dell'adempimento, cosicche non puo rinvenirsi alcun ostacolo all'esame dell'eccezione o della domanda riconvenzionale, quando, sia pure in corso del giudizio sia avvenuto il soddisfacimento della prestazione. (nella specie, ottenuto dal venditore decreto ingiuntivo contro il compratore, per il pagamento del residuo prezzo, e proposta dal compratore opposizione al decreto, il venditore opposto sosteneva che il mancato pagamento del prezzo in tempo anteriore all'opposizione, stante l'inadempimento, da parte del compratore, al -solve et repete- contrattualmente stabilito, rendeva l'opposizione stessa inammissibile o improcedibile e che nessuna efficacia poteva essere attribuita al fine di evitare tale conseguenza, al pagamento eseguito dal compratore nel corso del giudizio di opposizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)