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Sez. 2, Sentenza n. 485 del 15/02/1973 (Rv. 362492 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PER NATURALE EVOLUZIONE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362492-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PER NATURALE EVOLUZIONE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE.*

In tema di pensione di invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento della procedura amministrativa non deve prevalere sul precetto costituzionale, sancito nell'art 24, per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Pertanto, se la Determinazione del complesso invalidante, ai fini del diritto a pensione, va compiuto con riferimento alle infermita esistenti, accertate o accertabili, al momento del procedimento amministrativo, tuttavia, ove nel corso del giudizio si verifichi un aggravamento delle infermita per effetto di una evoluzione di quelle medesime infermita, il giudice non puo non tenerne conto, in conformita del principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. (Conf 461/73; 459/73; 2101/72, mass n 359321; 1477/72, mass n 358130) .*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)