diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1477 del 15/05/1972 (Rv. 358130 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - AVVENUTO NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - PER NATURALE EVOLUZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358130-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - AVVENUTO NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - PER NATURALE EVOLUZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA PENSIONE.*

Nell'accertamento del grado di invalidita, richiesto per il conseguimento del diritto a pensione, il giudice deve tener conto anche degli eventuali aggravamenti verificatisi nel corso del procedimento giudiziario, quando essi rappresentino una evoluzione del quadro patologico denunziato, salva la diversa decorrenza della pensione. (Conf 1372'70, mass n 347117; 12'70, mass n 344611).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)