Sez. L, Sentenza n. 7904 del 23/08/1997 (Rv. 507025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Prestazioni di lavoro per oltre sei giorni consecutivi con concessione di riposi compensativi - Maggiorazione per il lavoro domenicale e per il lavoro prestato oltre il sesto giorno - Spettanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore che, prestando la propria opera di domenica, usufruisca del giorno di riposo dopo sette (o più) giorni di lavoro continuo, ha diritto sia alla maggiorazione per la penosità del lavoro prestato di domenica, sia alla maggiorazione per la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggior penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno; la maggiorazione per il lavoro prestato oltre il sesto giorno è dovuta anche nell'ipotesi in cui la successiva concessione di riposi compensativi consenta di ripristinare, in un più lungo arco di tempo, l'alternanza numerica tra giorni riposati e giorni lavorati, atteso che l'ininterrotto protrarsi dell'attività lavorativa determina, col passare del tempo, una maggiore gravosità di detta attività, che va pertanto compensata in ogni caso, perciò indipendentemente sia dalla concessione di riposi compensativi, che dalla concessione delle maggiorazioni previste per il lavoro domenicale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)