Sez. L, Sentenza n. 5273 del 06/06/1996 (Rv. 497999 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Fruizione dopo sette giorni o più di lavoro continuo - Diritto alla maggiorazione per il lavoro prestato nel settimo giorno - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
I lavoratori che fruiscano del riposo settimanale dopo sette giorni (o più) di lavoro continuo, in deroga alla regola della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro (pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana) hanno diritto alla maggiorazione per il lavoro prestato nel settimo giorno. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha riconosciuto tale diritto, escludendo la possibilità di considerare come un vantaggio economico rilevante la distribuzione, nell'arco di un turno di quattordici giorni, della cadenza dei riposi, concentrati in quattro giorni nella seconda settimana, dal momento che l'attività svolta corrispondeva alla previsione contrattuale di una prestazione per cinque giorni la settimana e quindi dieci giorni su quattordici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)