Sez. L, Sentenza n. 10050 del 16/11/1996 (Rv. 500581 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo con recupero del riposo settimanale in modo da conservare il complessivo rispetto della cadenza di un giorno di riposo per ogni sei di lavoro - Compenso specifico per la penosità del lavoro svolto nel settimo giorno - Spettanza - Mancata previsione da parte del contratto collettivo - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
Nell'ipotesi in cui il giorno di riposo venga fruito dal lavoratore dopo più di sei giorni consecutivi di lavoro, e sempre che complessivamente sia rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni sei di lavoro, al dipendente spetta un compenso specifico - che non può, ontologicamente, essere qualificato come lavoro straordinario, atteso che non si verifica, nella fattispecie, l'ipotesi di un lavoro prestato in aggiunta a quello contrattualmente previsto - in relazione alla penosità del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, compenso che è ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello destinato a retribuire la qualità del lavoro prestato nella giornata della domenica. Tale compenso, ove non sia previsto dal contratto collettivo - la cui interpretazione è di esclusiva competenza del giudice del merito - spetta ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 36 della Costituzione in tema di retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)