Sez. 1, Sentenza n. 6054 del 16/11/1981 (Rv. 416842 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - IN GENERE - INDICAZIONE DEL PREZZO EFFETTIVAMENTE PATTUITO, MINORE DI QUELLO DI MERCATO - IMPUTABILITÀ DEL RITARDO - PRESUNZIONE - INTERESSI MORATORI RELATIVI AD IMPOSTA COMPLEMENTARE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUENTE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - IN GENERE - INDICAZIONE DEL PREZZO EFFETTIVAMENTE PATTUITO, MINORE DI QUELLO DI MERCATO - IMPUTABILITÀ DEL RITARDO - PRESUNZIONE - INTERESSI MORATORI RELATIVI AD IMPOSTA COMPLEMENTARE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUENTE - SUSSISTENZA.*
In tema d'imposta complementare di registro, gli interessi moratori, di cui alla legge 26 gennaio 1961 n. 29, autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n. 147, sono dovuti dal contribuente in forza di una presunzione d'imputabilità del ritardato pagamento del tributo, in correlazione con il suo Obbligo di collaborare con l'amministrazione finanziaria in ordine alla Determinazione della base imponibile. Pertanto, in ipotesi di trasferimento immobiliare, per il quale tale imponibile è dato dal valore venale o prezzo di mercato del bene, la circostanza che il contribuente, con l'atto sottoposto a registrazione, abbia indicato il prezzo effettivamente pattuito, non integra di per sè la prova negativa di detta imputabilità, in relazione al divario fra il prezzo stesso ed il maggior valore di mercato, e, quindi, non esclude l'Obbligo di pagamento degli indicati interessi. (V 329/81, mass n 410778; (V 3737/79, mass n 400171).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)