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Sez. 1, Sentenza n. 329 del 14/01/1981 (Rv. 410778 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - INTERESSI MORATORI RELATIVI AD IMPOSTA COMPLEMENTARE - DECORRENZA - PRESUPPOSTO - TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - INDICAZIONE DEL PREZZO EFFETTIVAMENTE PATTUITO, MINORE DI QUELLO DI MERCATO - IMPUTABILITA DEL RITARDO - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410778-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - INTERESSI MORATORI RELATIVI AD IMPOSTA COMPLEMENTARE - DECORRENZA - PRESUPPOSTO - TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - INDICAZIONE DEL PREZZO EFFETTIVAMENTE PATTUITO, MINORE DI QUELLO DI MERCATO - IMPUTABILITA DEL RITARDO - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA.*

In tema d'imposta complementare di registro, gli interessi moratori di cui alla legge 26 gennaio 1961 n 29 (autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n 147) sono dovuti dal contribuente, con decorso dalla data di esigibilita dell'imposta liquidata in via principale (ovvero dalla data di entrata in vigore della predetta legge, con riguardo a rapporti tributari sorti anteriormente ma ancora pendenti), per il ritardato adempimento del medesimo tributo complementare, ed in forza di una presunzione d'imputabilita del ritardo stesso, in correlazione con l'Obbligo del debitore di collaborare con l'amministrazione finanziaria circa la Determinazione della base imponibile. Pertanto, in ipotesi di trasferimento immobiliare, per il quale tale base imponibile e data dal valore venale o prezzo di mercato del bene, la circostanza che il contribuente, con l'atto sottoposto a registrazione, abbia indicato il prezzo effettivamente pattuito non puo di per se integrare prova negativa di detta imputabilita, in relazione al divario fra prezzo pattuito e maggior prezzo di mercato, ne, quindi, escludere l'Obbligo di pagamento degli indicati interessi. (V 6185/79, mass n 402908; (V 4180/79, mass n 400690; (V 4176/78, mass n 393797).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 7, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 30, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)