Sez. 1, Sentenza n. 8018 del 26/06/1992 (Rv. 477942 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio | Tribunale fallimentare - Incompetenza per territorio - Declaratoria con ordine di trasmissione del fascicolo al tribunale ritenuto competente - Rituale riassunzione - Mancanza - Regolamento di competenza - Richiesta da parte del tribunale indicato come competente - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio
Anche nel processo fallimentare la richiesta di regolamento d'ufficio, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., per la soluzione di un conflitto negativo di competenza è ammissibile solo quando, dopo la declaratoria di incompetenza del tribunale adito, la causa sia stata riassunta, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., davanti al giudice indicato con tale declaratoria come competente. Pertanto, qualora un tribunale, rilevando la propria incompetenza territoriale sull'istanza di fallimento disponga la trasmissione del relativo fascicolo ad altro tribunale ritenuto competente, quest'ultimo, ove si ritenga a sua volta incompetente non può, in difetto di rituale riassunzione, richiedere il regolamento, ma deve autonomamente pronunciare sulla competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)