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Sez. 1, Sentenza n. 2520 del 16/03/1994 (Rv. 485752 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio | Richiesta di regolamento d'ufficio per la soluzione di un conflitto negativo di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Tribunale fallimentare - Incompetenza territoriale - Declaratoria - Trasmissione del fascicolo al Tribunale ritenuto competente - Rituale riassunzione - Mancanza - Regolamento d'ufficio - Richiesta - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485752-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio

Anche nel processo fallimentare (instaurato, nella specie, su ricorso di alcuni creditori), la richiesta di regolamento d'ufficio per la soluzione di un conflitto negativo di competenza (art. 45 cod. proc. civ.) è ammissibile solo quando, dopo la declaratoria d'incompetenza del Tribunale adito, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato con tale declaratoria come competente (art. 50 cod. proc. civ.). Pertanto, qualora un Tribunale, rilevando la propria incompetenza territoriale sull'istanza di fallimento, disponga la trasmissione del relativo fascicolo ad altro Tribunale ritenuto competente, quest'ultimo, ove si ritenga a sua volta incompetente, non può, in difetto di rituale riassunzione, richiedere il regolamento d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)