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Sez. 2, Sentenza n. 2677 del 22/10/1973 (Rv. 366168 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - CONDIZIONI - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366168-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - CONDIZIONI - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

L'aggravamento sopravvenuto nel corso del giudizio per naturale evoluzione delle condizioni patologiche denunziate all' INPS dallo assicurato deve essere preso in considerazione e valutato per stabilire l'incidenza attuale dell'invalidita sulla capacita di guadagno del lavoratore in osservanza del principio secondo il quale le condizioni dell'Azione devono sussistere al momento della decisione. Pertanto, se, a seguito dell'aggravamento, lo stato invalidante abbia raggiunto i limiti legali, il diritto alla pensione di invalidita deve essere riconosciuto con decorrenza dal mese successivo all'accertamento contenzioso anziche dalla data della domanda amministrativa. (Conf 2856/71, mass n 354075).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)