Sez. 2, Sentenza n. 2856 del 11/10/1971 (Rv. 354075 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - AGGRAVAMENTO PER NATURALE EVOLUZIONE - RILEVANZA NELLA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - AGGRAVAMENTO PER NATURALE EVOLUZIONE - RILEVANZA NELLA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
L'aggravamento sopravvenuto nel corso del giudizio per naturale evoluzione delle condizioni patologiche denunziate all' INPS dall'assicurato deve essere preso in esame e valutato per stabilire l'incidenza attuale dell'invalidita sulla capacita di guadagno del lavoratore in osservanza del principio che le condizioni dell'Azione devono sussistere al momento della decisione, cosi che, se a seguito dell'aggravamento lo stato invalidante abbia raggiunto i limiti legali, il diritto alla pensione di invalidita deve essere riconosciuto con decorrenza dal mese successivo all'accertamento contenzioso, anziche dalla data di presentazione della domanda amministrativa. (V 875'71, mass n 350765; 856'71, mass n 350725; 628'71, mass n 3503(45; 570'71, mass n 350282; 446'71, mass n 350054; 438'71, mass n 350(045).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)