Sez. 1, Sentenza n. 484 del 17/01/1995 (Rv. 489716 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITÀ | Forma, segno o raffigurazione bidimensionale - Pregi estetici o di utilità funzionale - Sussistenza - Brevettabilità come marchi - Esclusione - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITÀ
Una forma, un segno od una raffigurazione bidimensionale, pur se forniti di capacità distintiva, non sono brevettabili come marchi, una volta che presentino pregi estetici o di utilità funzionale, di guisa che il prodotto collegato è apprezzato per la sua gradevolezza o utilità, salvo che la forma, il segno o la raffigurazione siano del tutto avulsi dalle funzioni di ornamento o di utilità, soggiacendo soltanto a criteri di fantasia e di attitudine differenziatrice. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto che i segni impressi da una società produttrice sui palloni per il gioco del calcio avessero carattere ornamentale e di utilità e che pertanto essi fossero suscettibili di tutela non come marchi, bensì soltanto come modelli di utilità ed ornamentali).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)