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Sez. 1, Sentenza n. 4919 del 05/06/1987 (Rv. 453542 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - AZIONE DEL CESSIONARIO PER L'ADEMPIMENTO DEL DEBITORE - PROVA DEL NEGOZIO DI CESSIONE - ONERE DELL'ATTORE - SUSSISTENZA - CONTENUTO - DEDUZIONI DEL DEBITORE SULLA EVENTUALE VIOLAZIONE DELLE NORME VALUTARIE IN RELAZIONE AL PREZZO DELLA CESSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453542-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - AZIONE DEL CESSIONARIO PER L'ADEMPIMENTO DEL DEBITORE - PROVA DEL NEGOZIO DI CESSIONE - ONERE DELL'ATTORE - SUSSISTENZA - CONTENUTO - DEDUZIONI DEL DEBITORE SULLA EVENTUALE VIOLAZIONE DELLE NORME VALUTARIE IN RELAZIONE AL PREZZO DELLA CESSIONE - IRRILEVANZA.*

Il cessionario del credito, che agisca per ottenere l'adempimento del debitore, รจ tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito, ovvero dagli scopi perseguiti, non anche a dimostrare la causa della cessione od il corrispettivo per essa pattuito. A fronte di tale prova, pertanto, restano irrilevanti le deduzioni del debitore, circa l'eventuale violazione delle norme valutarie in relazione al prezzo della cessione, in quanto attinenti ad un elemento che il cessionario medesimo non deve dimostrare a sostegno della propria pretesa. (V 1244/63, mass n 261843).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)