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Sez. U, Sentenza n. 1244 del 16/05/1963 (Rv. 261843 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE - CESSIONE PER GARANZIA - NATURA ED EFFETTI - NEGOZIO INDIRETTO.*
Stato
decisa il 1963-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261843-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE - CESSIONE PER GARANZIA - NATURA ED EFFETTI - NEGOZIO INDIRETTO.*

La cessione rientra fra i negozi a causa variabile, onde puo essere stipulata anche a fine di garanzia, dando luogo egualmente alla trasmissione immediata della titolarita del credito cedutò in tal caso si ha un eccesso del mezzo che caratterizza il negozio, riconducendolo fra quelli indiretti, ma non una diversa figura negoziale. Il principio della immediata trasmissione della titolarita del credito non contrasta col fatto che questo possa essere fatto valere soltanto in un momento successivo, cioe alla scadenza del credito garantito, giacche e della particolarita dell'eccedenza del mezzo al fine da raggiungere comune ai negozi indiretti, che la cessione in garanzia possa importare anche che il cessionario abbia la facolta di riscuotere il credito ceduto soltanto quando il credito garantito sia scaduto. (V 2492/53, 3087/37, 2488/36).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)