Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004 (Rv. 575154 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Azione del cessionario per l'adempimento del debitore - Prova del negozio di cessione - Onere dell'attore - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
In tema di cessione del credito, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore รจ tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito della cessione stessa ovvero dagli scopi perseguiti, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)