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Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004 (Rv. 575154 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Azione del cessionario per l'adempimento del debitore - Prova del negozio di cessione - Onere dell'attore - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575154-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

In tema di cessione del credito, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore รจ tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito della cessione stessa ovvero dagli scopi perseguiti, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)