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Sez. 1, Sentenza n. 8366 del 20/06/2000 (Rv. 537792 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Improcedibilità del giudizio tra creditore e alcuno dei condebitori a seguito del fallimento di quest'ultimo - Attrazione del giudizio nella competenza del tribunale fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537792-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

L'improcedibilità del giudizio tra il creditore ed alcuno dei condebitori, determinata dal fallimento di quest'ultimo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, senza essere attratto nella competenza del tribunale ordinario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)