Sez. 3, Ordinanza n. 18770 del 26/09/2005 (Rv. 583637 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Azione di pagamento contro il fideiussore - Fallimento del debitore principale - "Vis attractiva" del foro fallimentare - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il fallimento del debitore principale, verificatosi in pendenza del giudizio di pagamento proposto contro il fideiussore, non comporta il trasferimento della causa al giudice fallimentare, stante il carattere solidale della responsabilità del medesimo e la conseguente autonomia dell'azione di pagamento rispetto a quella proponibile contro il debitore principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)