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Sez. U, Sentenza n. 4095 del 14/07/1979 (Rv. 400598 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN AUTOFERROTRANVIERE PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA E DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO SUPERIORI A QUELLI CONCRETAMENTE RICONOSCIUTIGLI - DEDUZIONE, A FONDAMENTO DELLA PRETESA, DELL'OBBLIGO DELLA AZIENDA DATRICE DI LAVORO, DERIVANTE DA CLAUSOLA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE, DI ASSICURARGLI UN TRATTAMENTO NON INFERIORE A QUELLO OTTENUTO DAL PRECEDENTE CONCESSIONARIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400598-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN AUTOFERROTRANVIERE PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA E DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO SUPERIORI A QUELLI CONCRETAMENTE RICONOSCIUTIGLI - DEDUZIONE, A FONDAMENTO DELLA PRETESA, DELL'OBBLIGO DELLA AZIENDA DATRICE DI LAVORO, DERIVANTE DA CLAUSOLA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE, DI ASSICURARGLI UN TRATTAMENTO NON INFERIORE A QUELLO OTTENUTO DAL PRECEDENTE CONCESSIONARIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La domanda, con la quale il dipendente di un'azienda concessionaria di pubblico servizio di trasporto agisca contro la datrice di lavoro, per il conseguimento di una qualifica e di un trattamento economico superiori a quelli concretamente riconosciutigli, deducendo, a fondamento di tale pretesa, l'Obbligo della convenuta, in forza di legge o di clausola del provvedimento di concessione, di assicurargli un trattamento non inferiore a quello gia ottenuto alle dipendenze della precedente concessionaria, non coinvolge la pubblica amministrazione, ne investe, quel provvedimento di concessione, ma attiene esclusivamente a posizioni inerenti al rapporto di lavoro, con natura e consistenza di diritto soggettivo, e, pertanto, a prescindere da ogni questione di merito in ordine al suo fondamento, e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 194, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)