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Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 17/11/2005 (Rv. 584245 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - IN GENERE | Redazione della situazione patrimoniale - Criteri di valutazione - Condizioni per l'iscrizione dell'avviamento all'attivo - Art. 2426, numero 6), cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584245-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - IN GENERE

La disposizione, di chiara ispirazione prudenziale, per la quale nella redazione del bilancio di una società per azioni non è consentito iscrivere all'attivo un valore di avviamento se non lo si sia acquistato a titolo oneroso (art. 2426, numero 6, cod. civ.), trova applicazione anche nella redazione della situazione patrimoniale richiesta dall'art. 2446 cod. civ. in tema di riduzione del capitale per perdite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2446

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)