Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 08/02/2005 (Rv. 579471 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE | Disciplina dell'art. 2425 cod. civ. nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 127 del 1991 - Deroga prevista dall'ultimo comma - Contenuto - Ricorrenza di "speciali ragioni" - Nozione - Fattispecie concernente una società assicuratrice.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE
Le "speciali ragioni" che, ai sensi dell'art. 2425, cod. civ., nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 127 del 1991, permettevano di derogare ai criteri di valutazione degli elementi del bilancio d'esercizio delle società di capitali, si riferivano a particolari situazioni inerenti ai beni oggetto di valutazione, non già alla società, con la conseguenza che, nella vigenza di detta norma, era illegittima sia la rivalutazione dei beni immobili giustificata dall'esigenza di coprire perdite dell'esercizio, sia la valutazione effettuata in base a criteri previsti da norme dettate a fini diversi da quelli della loro iscrizione in bilancio (Nella specie, concernente il bilancio di esercizio di una società assicuratrice, in applicazione del succitato principio, la Corte Cass. ha escluso la legittimità dell'iscrizione in bilancio degli immobili in base al criterio stabilito dal d.P.R. n. 449 del 1959 per la valutazione degli immobili al fine della costituzione della cauzione all'epoca prevista da detto d.P.R.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2425, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127, DPR 13/02/1959 num. 449 art. 60, Regio Decr. 04/01/1925 num. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)