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Sez. 1, Sentenza n. 9068 del 07/07/2000 (Rv. 538308 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE | Disciplina dell'art. 2425 cod. civ. nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla D. Lgs. n. 127 del 1991 - Deroga prevista dall'ultimo comma - Portata - Ricorrenza di "Ragioni speciali" - Nozione.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538308-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE

I criteri stabiliti dall'art. 2425 cod. civ. nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 127 del 1991, ai fini della valutazione degli elementi attivi del bilancio, costituivano regole generali vincolanti alle quali - giusta l'espressa previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo citato - si poteva apportare deroga solo in presenza di "speciali ragioni", e cioè quando fossero subentrate o si fossero verificate circostanze particolari tali da rendere il valore "legale" del tutto inadeguato, e perciò imponenti la rivalutazione al fine di consentire di rilevare l'impresa nella sua dimensione effettiva. Ad un tal riguardo, le suddette circostanze particolari dovevano rivestire il carattere della certezza, stabilità ed attualità (e perciò comportare una modifica sostanziale e concretamente realizzata, e non già meramente futura o possibile) del valore di bilancio, e dovevano essere attinenti al bene e non alla società. Conseguentemente, nel novero delle suddette "speciali ragioni", non poteva essere ricompresa la mera esigenza di coprire perdite di esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425, Legge 19/03/1983 num. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)