Sez. 3, Sentenza n. 676 del 10/03/1966 (Rv. 321342 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*
Il dolo processuale che legittima la revocazione consiste soltanto in artifici e raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice di accertare la verita. Il silenzio su fatti contrari alla parte interessata o la asserzione di fatti non veri non integrano la ipotesi del dolo revocatorio. A tanto non giova neppure il comportamento processuale, contrario ai doveri di lealta e probita ove non concorra il raggiro o l'artificio cennati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)