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Sez. 3, Sentenza n. 676 del 10/03/1966 (Rv. 321342 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321342-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*

Il dolo processuale che legittima la revocazione consiste soltanto in artifici e raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice di accertare la verita. Il silenzio su fatti contrari alla parte interessata o la asserzione di fatti non veri non integrano la ipotesi del dolo revocatorio. A tanto non giova neppure il comportamento processuale, contrario ai doveri di lealta e probita ove non concorra il raggiro o l'artificio cennati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)