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Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 20/11/1969 (Rv. 344060 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - CONTEGNO PROCESSUALE - RETICENZE O MENZOGNE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344060-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - CONTEGNO PROCESSUALE - RETICENZE O MENZOGNE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Per quanto attiene alla ipotesi di revocazione di cui all'art 395 n 1 cod proc civ, il comportamento della parte nel processo va valutato in relazione alla struttura del processo stesso - dominato dal principio del contraddittorio - ed alla regola secondo cui nemo tenetur edere contra se - che e una diretta conseguenza del principio dello Onere della prova - per cui esso, ancorche possa essere censurabile sotto il profilo dell'art 88 cod proc civ, non assurge a motivo di revocazione se non si risolva in un'attivita positiva tale da paralizzare e sviare la difesa dell'avversario e da impedire al giudice lo accertamento della verita. Sono quindi estranei al concetto di dolo revocatorio le semplici omissioni, il mendacio, i comuni espedienti difensivi ed il fatto di giovarsi di una situazione di minorata difesa in cui la controparte possa trovarsi per cause non imputabili ad un fatto positivo dell'avversario. (V 1314-69, massima n 340002 1389-67, massima n 328005 2966-66, massima n 325578 676-66, massima n 321342).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)