Sez. U, Ordinanza n. 8693 del 07/04/2026 (Rv. 677633-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Strutture sanitarie private - Accreditamento - Danno da
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ritardato rilascio - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.
La domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio di accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'accreditamento, presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggettivi del richiedente, quanto del quadro complessivo dell'offerta sanitaria nella quale il richiedente sarà inserito, è una concessione, la quale non rimuove un limite all'esercizio d'un diritto preesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà per l'avanti inesistente, ovvero stipulare contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 con le singole ASL; né il danno così prospettato è riconducibile a quello da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della P.A. - comunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. nelle materie a lui riservate - il quale implica l'esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo, e non il mero auspicio della sua adozione.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)