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Sez. U, Ordinanza n. 29613 del 10/11/2025 (Rv. 676794-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento - Compartecipazione di spesa a carico della ASL - Carenza dei requisiti della struttura - Azione di ripetizione dell’indebito - Giurisdizione del g.o. - Fondamento - Fattispecie. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676794-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dalla ASL nei confronti della struttura sanitaria, in ragione della carenza dei requisiti per l'accreditamento, appartiene alla giurisdizione del g.o., fondandosi sull'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di compartecipazione alla spesa, afferente alla fase contrattuale del rapporto. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda svolta dalla ASL nei confronti di una struttura che non aveva ricevuto alcun provvedimento di accreditamento, siccome priva dei requisiti contemplati dalla legislazione regionale).

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 140 art. 133 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)