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Sez. L, Sentenza n. 299 del 16/01/1988 (Rv. 456856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - DIVIETO DI TRATTARE AFFARI IN CONCORRENZA ANCHE SE NON SLEALE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - DIVIETO DI TRATTARE AFFARI IN CONCORRENZA ANCHE SE NON SLEALE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

Il dovere di fedeltà del lavoratore subordinato, sancito dall'art. 2105 cod. civ. si sostanzia nell'Obbligo di quest'ultimo di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi. Pertanto rientra nella sfera di tale dovere - che permane anche nel periodo di preavviso fino alla cessazione del rapporto di lavoro - il divieto di concorrenza ed in particolare il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, anche se tale comportamento non integri gli estremi della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ.. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva condannato il lavoratore al risarcimento del danno in favore del datore di lavoro per essersi il primo adoperato per sottrarre la rappresentanza commerciale di alcune ditte al secondo al fine di ottenerla in proprio). (V 495/87, mass n 450224; (V 1098/87, mass n 450660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)