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Sez. L, Sentenza n. 1098 del 04/02/1987 (Rv. 450660 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - DRASTICA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA E PROFESSIONALE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450660-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - DRASTICA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA E PROFESSIONALE - NULLITÀ.*

Ai sensi dell'art. 2125, primo comma, cod. civ. -il quale prevede, fra le altre cause di nullità del patto di non concorrenza, il suo mancato contenimento entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo - deve considerarsi nullo un patto che (sia pure solo per un biennio) vieti al lavoratore lo svolgimento su tutto il territorio nazionale di ogni tipo di attività, sia in proprio che per conto terzi, attinente a determinate macchine, comportando una drastica ed inaccettabile limitazione della libertà della capacità lavorativa e professionale, così esercitabile soltanto all'estero. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva interpretato il patto di non concorrenza, stipulato fra le parti, alla stregua del principio di conservazione nel senso che esso nell'equo contemperamento degli interessi vietava al lavoratore lo svolgimento, in quel determinato settore, soltanto di attività autonoma e non anche di attività di lavoro subordinato). (V 1968/80, mass n 405600; (V 571/75, mass n 373882; (V 1027/66, mass n 322053; (Conf 4511/85, mass n 441975; (Conf 3585/85, mass n 441194).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)