Sez. L, Sentenza n. 1558 del 28/02/1996 (Rv. 496062 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Soppressione del fondo per l'indennità di anzianità ex art. 4, settimo e ottavo comma, legge n. 297 del 1982 - Risoluzione conseguente del contratto di assicurazione - Incidenza sugli obblighi assunti dal datore di lavoro per un trattamento di maggior favore - Esclusione - Validità del patto relativo - Persistenza - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
La risoluzione - in virtù dell'art. 4, settimo e ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, che ha soppresso il fondo per l'indennità di anzianità gestito dall'I.N.A. ai sensi del R.D.L. n. 5 del 1942 - del contratto di assicurazione, che il datore di lavoro di lavoro avesse stipulato in adempimento, secondo le consentite modalità alternative, degli obblighi di legge (risoluzione a cui consegue l'obbligo dell'assicuratore di restituire al datore di lavoro le riserve matematiche nette), non incide sugli obblighi che il datore di lavoro avesse assunto di praticare al dipendente un trattamento di maggior favore rispetto a quello spettantegli per legge alla fine del rapporto. La perdurante validità di tale patto, in relazione all'inderogabilità della disciplina del trattamento di fine rapporto dettata dalla legge n. 297 del 1982, va, peraltro, verificata ai sensi dell'art. 4, quinto comma, che fa salve "le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate". (Nella specie la S.C. ha confermato, rettificandone la motivazione, la sentenza impugnata - con cui il giudice "a quo" aveva escluso che la nuova normativa avesse fatto venir meno l'obbligo assunto dal datore di lavoro di riconoscere al dipendente gli interessi maturati sui premi versati a compensazione "degli stipendi irrisori" percepiti dal medesimo nei primi anni e di "quanto aveva fatto" il medesimo - osservando che l'attribuzione oggetto dell'accertamento in fatto del giudice di merito andava qualificata in termini di premio o liberalità).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)