Sez. L, Sentenza n. 3986 del 04/10/1989 (Rv. 463813 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO INDENNITÀ IMPIEGATI - VERSAMENTO DEI PRESCRITTI ACCANTONAMENTI - OBBLIGO RELATIVO - CESSAZIONE EX ART. 4 LEGGE N. 297 DEL 1982 - POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA DAL DATORE DI LAVORO IN SOSTITUZIONE DI QUEL VERSAMENTO - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO ASSICURATORE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO INDENNITÀ IMPIEGATI - VERSAMENTO DEI PRESCRITTI ACCANTONAMENTI - OBBLIGO RELATIVO - CESSAZIONE EX ART. 4 LEGGE N. 297 DEL 1982 - POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA DAL DATORE DI LAVORO IN SOSTITUZIONE DI QUEL VERSAMENTO - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO ASSICURATORE.*
Ai sensi del R.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, istitutivo del fondo per l'indennità di anzianità agli impiegati, gestito dall'i.N.A., l'Obbligo del datore di versare a tale fondo i prescritti accantonamenti si configura come obbligazione legale (a struttura semplice), dalla quale il debitore è esonerato eseguendo la prestazione alternativa costituita dalla stipulazione di contratti di Assicurazione o capitalizzazione ai sensi dell'art. del R.d.l. citato. Pertanto, il venir meno come effetto ex tunc - in virtù dell'art. 4, settimo ed ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (che ha soppresso il fondo predetto, devolvendone le disponibilità ai datori di lavoro aventi diritto) - dell'indicata unica obbligazione semplice a carico del datore di lavoro ha privato di qualsiasi titolo anche la prestazione in facultate solutionis eseguita dal debitore, cioè la stipulazione del contratto di Assicurazione o capitalizzazione (l'obbligatorietà del quale non era medio tempore esclusa dalla ripetuta riapertura dei termini per i versamenti al fondo e per l'adeguamento dei contratti), con il conseguente Obbligo dell'istituto assicuratore di restituire al datore di lavoro le riserve matematiche nette, anziché i premi riscossi, dato che nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica l'efficacia ex tunc della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. (V 9121/87, mass n 463365; (V 3901/87, mass n 452753; (V 5319/85, mass n 442576; (V 2570/83, mass n 427434).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 3, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Legge 02/04/1942 num. 1251, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)