Sez. U, Sentenza n. 295 del 06/05/2000 (Rv. 536220 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Contratti di assicurazione stipulati ex art. 4 R.D.L. n. 5 del 1942 in sostituzione dei versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati - Nuova disciplina del trattamento di fine rapporto ex legge n. 297/1982 - Incidenza - Risoluzione di diritto - Configurabilità - Ulteriore pagamento dei premi assicurativi - Ininfluenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
La facoltà, concessa ai datori di lavoro, dall'art. 4 del R.D.L. 8 gennaio 1942 n. 5 (convertito in legge 2 ottobre 1942 n. 1251), di garantire ai lavoratori la corresponsione dell'indennità di risoluzione del rapporto di impiego attraverso la stipulazione di contratti privatistici di assicurazione, invece che mediante il versamento all'apposito "Fondo per la indennità agli impiegati" degli accantonamenti necessari a pagarla, a norma dell'art. 1, è giuridicamente riconducibile alla categoria delle obbligazioni facoltative con scelta affidata al debitore, con la conseguenza che, divenuta impossibile la prestazione principale per la totale sostituzione della precedente disciplina in materia di indennità di anzianità ad opera della legge 29 maggio 1982 n. 297 (e la espressa soppressione del Fondo), si è estinta anche l'obbligazione facoltativa e quindi è venuto meno l'obbligo per i datori di lavoro di mantenere in vita i relativi contratti di assicurazione privatistici, che si sono risolti per impossibilità sopravvenuta, senza che a ciò osti l'intervenuta adesione agli stessi contratti dei lavoratori, terzi beneficiari, o il pagamento da parte del datore di lavoro dei premi di assicurazione anche successivamente al 31 maggio 1982, poiché le norme della legge n. 297 del 1982 impediscono all'autonomia privata la conservazione o l'introduzione di trattamenti di fine lavoro aventi, sia pur con diversa struttura, funzione di integrazione o di mera duplicazione di quella legale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 1, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Legge 02/10/1942 num. 1251, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)