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Sez. 1, Sentenza n. 31144 del 11/07/2007 Cc. (dep. 31/07/2007) Rv. 237477 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione - L. n. 49 del 2006 - Detenuto agli arresti domiciliari - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237477-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, a seguito della modifica apportata dall'art. 4 undevicies della legge n. 49 del 2006 al comma nove dell'art. 656 cod.proc.pen., può essere disposta, nei confronti del condannato per i delitti di cui all'art. 4 bis L. n. 354 del 1975 solo nell'ipotesi in cui questi si trovi agli arresti domiciliari e indipendentemente dallo stato di tossicodipendenza, in ragione dell'abrogazione, da parte dell'art. 4 octies della citata legge dell'art. 91 comma terzo del d.P.R. n. 309 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 n. 8 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 n. 18 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)