Sez. 4, Sentenza n. 18362 del 22/03/2007 Cc. (dep. 15/05/2007) Rv. 236413 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Pene detentive brevi - Esecuzione - Sospensione - Limiti.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'articolo 656, comma quinto, cod. proc.pen., non opera nei confronti del condannato che al momento dell'esecuzione della pena detentiva breve si trovi già in espiazione di pena inflitta per altro titolo, oppure in stato di detenzione cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire, essendo tale istituto volto, in sostanza, ad impedire l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione: esigenza, questa, insussistente nei riguardi di condannati che già si trovino ristretti in carcere, ancorché per titolo diverso da quello da eseguire.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)