Sez. U - , Sentenza n. 1641 del 23/01/2017 (Rv. 642008 - 03)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Termine lungo ex art. 2947, comma 3, c.c. - Presupposti applicativi - Individuazione – Fattispecie in tema di responsabilità civile della società per l'illecito penale del suo amministratore
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicchè è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l’amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale) ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, la società, che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., risponde civilmente dell’illecito penale commesso dal suo amministratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 146 com. 2, Legge Falliment. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)