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Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013 (Rv. 627256 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE | Attribuzione al giudice ordinario civile o penale della "potestas iudicandi" - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627256-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE

La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della "potestas iudicandi" su di una determinata controversia non pone un problema di riparto di giurisdizione, cioè di delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o speciale, ma investe la suddivisione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione ordinaria. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ove qualificato come regolamento di giurisdizione, il ricorso proposto avverso alcune ordinanze cautelari, con cui l'adito giudice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l'istante aveva invocato l'adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale pendente a suo carico, dopo che analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 102, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)