Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 14696 del 13/07/2005 (Rv. 582813 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Opposizione - Attribuzione al giudice civile o penale - Questione di giurisdizione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della "potestas iudicandi" in materia di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spese in favore del custode, adottato ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non attiene ad un problema di riparto di giurisdizione, sul quale devono pronunciarsi le Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ., non essendo configurabile una questione di giurisdizione rispetto a decisioni rimesse a collegi e sezioni civili ovvero penali di un medesimo tribunale.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)